IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante delega
al Governo ad emanare apposito decreto per disciplinare le  dotazioni
organiche degli ufficiali dell'Arma dei  carabinieri  come  stabilite
dall'art. 2  del  decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,  mediante
l'istituzione per gli ufficiali  in  servizio  permanente  dei  ruoli
"normale", "speciale" e "tecnico"; 
  Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive  modificazioni,
concernente norme sullo stato degli  ufficiali  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica; 
  Vista  la  legge  12  novembre  1955,   n.   1137,   e   successive
modificazioni, concernente  norme  sull'avanzamento  degli  ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  concernente  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 1993; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. E' istituito  il  ruolo  normale  degli  ufficiali  in  servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri. 
  2. Gli organici dei vari gradi, i numeri massimi, le modalita' ed i
requisiti per l'avanzamento, le relative aliquote  di  valutazione  e
promozioni tabellari annue per gli ufficiali  del  ruolo  di  cui  al
comma 1 sono stabilite dalla tabella 1 allegata. 
 
          AVVERTENZE:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -   Il   testo  dell'art.  2  della  legge  n.  217/1992
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          18 gennaio 1992, n. 9,  recante  disposizioni  urgenti  per
          l'adeguamento  degli  organici delle Forze di polizia e del
          Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  per  il
          potenziamento  delle infrastrutture, degli impianti e delle
          attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo  per
          disciplinare   le   dotazioni  organiche,  degli  ufficiali
          dell'Arma dei carabinieri) e' il seguente:
             "Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge,  uno o piu' decreti legislativi per
          disciplinare  le  dotazioni   organiche   degli   ufficiali
          dell'Arma  dei  carabinieri  come stabilite dall'art. 2 del
          decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione
          per  gli  ufficiali  in  servizio  permanente   dei   ruoli
          "normale",  "speciale"  e  "tecnico".  Nell'esercizio della
          delega  il  Governo  dovra'  attenersi,  nell'ambito  degli
          stanziamenti  di  bilancio,  ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
               a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli
          ufficiali in servizio permanente:
               1) il numero massimo della consistenza nei gradi;
               2)  i  requisiti,  i  titoli   e   le   modalita'   di
          reclutamento;
               3)  le modalita' di avanzamento e le relative aliquote
          di valutazione e promozione  tabellari  annue  per  ciascun
          grado;
               b)  prevedere  per  l'istituzione  del  ruolo speciale
          degli ufficiali in servizio permanente:
               1) il numero massimo della consistenza  nei  gradi,  i
          requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
               2)  le modalita' di avanzamento e le relative aliquote
          di valutazione e promozione  tabellari  annue  per  ciascun
          grado;
               c)  prevedere  l'istituzione  del  ruolo tecnico degli
          ufficiali  in  servizio   permanente,   con   le   seguenti
          specialita':
               1) informatica;
               2) psicologia applicata;
               3) investigazioni scientifiche;
               d)  prevedere  per  il ruolo tecnico il numero massimo
          della consistenza nei gradi, i requisiti,  i  titoli  e  le
          modalita' di reclutamento, le modalita' di avanzamento e le
          relative  aliquote  di  valutazione  e promozione tabellari
          annue per ciascun grado;
               e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei  decreti
          legislativi,   il  ruolo  tecnico-operativo  dell'Arma  dei
          carabinieri - previsto  dall'articolo  53  della  legge  10
          maggio  1983,  n.  212  - non sia piu' alimentato e che gli
          ufficiali  del  predetto  ruolo  permangono  in   esso   ad
          esaurimento,  continuandosi ad applicare nei loro confronti
          le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.
             2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          previo parere delle competenti commissioni permanenti della
          Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".